Che cos’è l’apprendistato?
L’apprendistato è una tipologia contrattuale a causa mista in cui il tradizionale scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione viene arricchito con l’erogazione di formazione in favore del lavoratore; in cambio il datore di lavoro, se assolve all’obbligo formativo, usufruisce di sgravi contributivi rendendo così questa tipologia contrattuale particolarmente favorevole alle imprese. Dopo la scomparsa dal nostro ordinamento del contratto di formazione e lavoro, l'apprendistato è diventato, inoltre, l’unico strumento per l’ingresso dei giovani, anche minorenni, nel mondo del lavoro.
Per poter soddisfare ogni singola esigenza tra i diversi settori lavorativi, la Regione Emilia Romagna ha ideato il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), che intende raggruppare tutte le figure professionali più significative e caratterizzanti nel mercato del lavoro locale. Tutte le qualifiche sono raggruppate in aree professionali in funzione dei processi di riferimento (non dei settori) e/o delle competenze professionali caratteristiche, descrittive di macro competenze. Attraverso questo sistema si può dare vita ad un Piano Formativo individuale dell'apprendista (PFI), in accordo con la normativa vigente, capace di costituire il riferimento per la progettazione dei percorsi formativi nell'apprendistato . Attualmente, le qualifiche presenti nel repertorio sono 112, raggruppate in 33 aree professionali.
Il quadro normativo in Italia
In Italia, il sistema dell'apprendistato viene regolato per la prima volta con la Legge n. 25 del 19 gennaio 1955. Nel 1997, la Legge n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione, rilancia il ruolo della formazione e subordina le agevolazioni contributive all’effettiva partecipazione dell’apprendista alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai CCNL. Il contratto viene applicato ai giovani dai 16 ai 24 anni (26 nelle aree disagiate e portatori di handicap e 29 nell’artigianato), ha una durata stabilita dai CCNL e comunque non inferiore ai 18 mesi e superiore ai 4 anni.
Viene previsto un impegno formativo pari ad almeno 120 ore medie annue prevedendo per alcuni specifici settori merceologici un impegno ridotto per quegli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale. L’assolvimento dell’obbligo si intende realizzato se l’apprendista partecipa ad almeno l’80% delle ore di formazione annualmente previste.
Di Recente, la Legge n. 30/03, Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, e il relativo Decreto Legislativo n. 276/03 apportano ulteriori modifiche in aggiunta alla forma di apprendistato: il contratto di apprendistato per ottenere un diploma o per percorsi di alta formazione, ha come finalità il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari e dell'alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La regolamentazione e la durata vengono rimandate alle Regioni, per i soli profili che attengono la formazione, sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le università, con le istituzioni formative o con gli organismi formativi accreditati. Per quanto riguarda invece l’apprendistato finalizzato all’ istruzione e formazione sono stati apportate alcune modifiche: per gli apprendisti minorenni che hanno compiuto 15 anni (cioè apprendisti con obbligo formativo), non c'è al momento un'offerta formativa pubblica per cui non possono svolgere la formazione fino al compimento della maggiore età; da quel momento gli aspetti formativi continuano ad essere regolati dalla legge 196/97 ma potranno però accedere al Catalogo regionale.
Mentre per l’apprendistato professionalizzante si enunciano, da un lato, alcuni principi generali che vanno a modificare quelli della L. n. 196/97 e, dall’altro, rimandando la sua realizzazione operativa alle diverse leggi regionali e in mancanza di queste, dal 15 maggio 2005, ai CCNL che, rinnovati, recepiscono i principi della L. n. 30/03. L’istituto viene modificato nei suoi principi generali: viene ampliata in maniera significativa la durata del contratto che può arrivare fino ai 6 anni; la durata minima di 2 anni viene abolita dalla L. n. 133/08 che di fatto apre la strada all’utilizzo dell’apprendistato anche nei contratti stagionali.
Inoltre il contratto deve essere stipulato per iscritto, deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto e vi si dovrà allegare, a pena di nullità, il Piano formativo individuale.
L’ambito di applicazione viene ampliato: possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni), mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale. Il monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, deve essere di 120 ore per anno, che solitamente viene proposto dall’Ente di Formazione con la soluzione 100 ore di formazione interna all’azienda e 20 ore esterne che l’apprendista svolgerà in aula presso una delle nostre sedi. Le aule previste sono di vario genere, alcune professionalizzanti come: DISEGNO TECNICO, ELETTROTECNICA, COMUNICAZIONE e AULE PROFESSIONALIZZANTI PER ESTETISTI E PARRUCCHIERI. Inoltre sono previste aule trasversali cioè compatibili con tutte le professioni come: INFORMATICA I LIVELLO (BASE) e II LIVELLO; e INGLESE I LIVELLO e II LIVELLO.
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